giovedì 14 maggio 2009

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE

(Norme per il contenimento del consumo di suolo e la disciplina
della compensazione ecologica preventiva)
Articolo 1 -(Principi generali)
1. La Regione Lombardia promuove lo sviluppo sostenibile, la tutela delle identità storico-culturali e la qualità del territorio.
2. In particolare, la Regione promuove e garantisce la tutela delle risorse naturali del territorio, in quanto beni che costituiscono patrimonio della collettività e nl
possono essere consumati in modo rilevante e irreversibile.
3. La presente legge stabilisce ulteriori criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, affinché l'utilizzo di nuove risorse territoriali avvenga se
se non esistono altemative quali la sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero la riorganizzazione e la riqualificazione del tessuto insediativo esistente.
4. Conseguentemente, la pianificazione del territorio comunale è attuata in modo da garantire il contenimentodel consumo di suolo e l'eliminazione,la riduzione
la mitigazione degli impatti ambientali provocati.
5. Atal fine, la presente legge si ispira ai principi costituzionali della funzione sociale della proprietà privata e del razionale sfruttamento del suolo sanciti dagli ar
coli 42 e 44 della Costituzione, al principio della minimizzazione del consumo di suolo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b},della legge regionale 11 mar.
2005 n. 12 (Legge per ilgoverno del territorio), nonché ai principi dello sviluppo sostenibile, della tutela del paesaggio, di precauzione, di prevenzione e di respo
sabilità per danno ambientale sanciti dalla normativa internazionale e comunitaria.
Articolo 2 -(Definizionie ambito di applicazione)
1. Aifini della presente legge, si intendono per:
a) strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica l'insieme degli atti, disciplinati dalla legislazione regionale, volti a tutelare ilterritorio ovvero a regolarne l'm
e i processi di trasformazione;
b) interventidi nuovacostruzionequellidefinitiall'articolo3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidentedella Repubblica6 giugno2001,n.380 (Testo uni<
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A);
c) interventi di compensazione ecologica preventiva le azioni'intraprese prima di un intervento di nuova costruzione su suolo inedificato per compensare ilCOI
sumo di suolo prodotto dall'intervento stesso, attraverso ilcorrispondente vincolo a finalità di uso pubblico di carattere ecologico ambientale posto su un',
tra porzione del suolo comunale. Ilcarattere ecologico ambientale consiste in miglioramenti alle specie, agli habitat e alle complessive risorse territoriali. Sal\
i casi espressamente previsti dalla presente legge, la compensazione ecologica preventiva non costituisce compensazione di carattere finanziario.
2. La presente legge si applica a tutti gli atti e le attività di pianificazione territoriale e urbanistica e alle conseguenti azioni di trasformazione del territorio che con
portano interventi di nuova costruzione.
Articolo 3 -(Carta del consumo del suolo)
1. Ilconsigliò comunale approva la carta del consumo di suolo nella quale sono individuate e quantificate le aree libere da edificazione, le aree edificate in uso e i
aree edificatedismesse, degradate o, comunque, inutilizzate o sottoutilizzate.
2. La carta del consumo di suolo è aggiornata almeno ogni due anni.
3. L'approvazione della carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per l'approvazione degli atti e dell'attività di pianificazione (
cui all'art. 4, comma 1.
Articolo 4 - (c55bligodi riuso delle aree dismesse)
1. Gliatti e le attività di pianificazione comunale soggetti alle limitazioni di cui all'art. 3, comma 3, e al comma 2, sono:
a) l'individuazione degli ambiti di trasformazione di cui all'art 8, comma 2, lettera e), della I.r. 12/2005;
b) l'individuazione degli ambiti di trasformazione di cui all'art. 1O-bis, comma 4, lettera c), della I.r.12/2005;
c) l'approvazione di programmi integrati di intervento di cui all'art. 87 della I.r. 12/2005 in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, che comportan
l'occupazione di suolo inedificato;
d) l'approvazione dei progetti in variante ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n.447(Regolamentorecante norme(
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecu
zione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legg'
15 marzo 1997, n. 59) che comportano l'occupazione di suolo inedificato.
2. Gliatti e le attività di pianificazione comunale di cui al comma 1 sono consentiti solo se non esistono nel territorio comunale aree già urbanizzate non utilizzate, sol
toutilizzate o dismesse, comprese le aree industriali dismesse di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2007 n. 1 (Strumenti di competitività per "
imprese e per il territorio della Lombardia), compatibili con le trasformazioni in essi previste. L'eventuale incompatibilità deve essere adeguatamente motivata.
Articolo 5 -(Interventi di compensazione ecologica preventiva)
1. Gliinterventi di compensazione ecologica preventiva consistono nella realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi
aree umide. Acompletamento di tali opere ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percors
ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno e ripristino di canali e rogge, in misura non superiore al 50 per cento del costo complessivo dell,
riqualificazione a verde ecologico.
2. Gli interventi di nuovacostruzionesonosoggettialleseguentidisposizioniispirateal principiodellacompensazione ecologicapreventiva:
a) nelcasodi interventi di tipologiainfrastruttura le,adesclusionedelleinfrastrutturenergetichedidraulichenelleloropartiinterrate,il soggettoproponent~
pulacon il comuneunaconvenzioneperla costituzionedi unaservitùdi usopubblicodelladuratanoninferiorea novantanoveanni,aventeadoggettou\
superficieparial doppiodi quellaoggettodell'interventodi nuovacostruzione, calcolatacomesommadellepartieffettivamentecoperteedellepartidi risJ)E
to cherientranonelleareedi pertinenzadell'infrastrutturad,adestinareainterventdi i compensazioneecologicapreventival;asuperficieoggettodellaconve
zionepuòessereridotta del50 percentonelcasodi infrastrutturedi trasportosuferro;in alternativaallacostituzionedi servitù,laconvenzionepuòpreved
re lacessionegratuitaalcomunedellasuperficiedestinataallacompensazione;
b) nelcasodi interventdi i tipologiadiversadaquellainfrastrutturaleil,soggettoproponentestipulaconil comuneunaconvenzioneperlacostituzionedi unaSE
vitù di usopubblicodelladuratanoninferiorea novantanoveanni,aventea oggettounasuperficieparial doppiodi quellaoggettodell'interventodi nuo'
costruzione, da destinarea interventidi compensazioneecologicapreventiva; lasuperficieoggettodellaconvenzionepuòessereridottadel25 percenton
casodi edificidi classeenergetica8 o superioree il cui effettoindottosullamobilitàprivatasia irrilevante; in alternativaallacostituzionedi servitù,laconvel
zionepuòprevederela cessionegratuitaalcomunedellasuperficiedestinataallacompensazione;
c) netcasodi interventiperlarealizzazione di operepubblichecomunali,ilcomunerealizzalacompensazione ecologicapreventivasecondoi criteridi cuiallele
terea)e b).
Articolo6 - (Areedestinate allacompensazione ecologicapreventiva)
1. Learee destinateallacompensazioneecologicapreventivadi cui all'art.5 si consideranoaggiuntiverispettoalladotazionedi areeperservizipubblicio di int!
ressepubblicoprevistedallaleggeovverodalpianodeiservizi,compresequelledestinateal verdepubblico.Sonoreperiteall'internodelterritoriocomunalen
qualeè previstol'interventodi nuovacostruzionee sonoespressamente qualificatequaleobiettivoprioritariodi interesseregionaledi cui all'articolo20,comrr
4, dellaI.r.12/2005.
2. Gli interventi e lasceltadelleareedi compensazione ecologicapreventivadevonorisponderea esigenzee interessicollettivie di pubblicautilità.LeareedestinaI
allacompensazione ecologicapreventivasonoindividuatenelpianodelleregoledi cui agliarticoli10e 1O-bisdellaI.r.12/2005,comemodificatidaicommi1e
detl'articolo9 dellapresentelegge.Neicomuniconpopolazionecompresatra 2.001e 15.000abitantidi cuiall'articolo7,comma3, dellaI.r.12/2005leareedest
nateallacompensazioneecologicapreventivasonoindividuatenelpianodelleregoleL. eprovincei,parchiregionalei i parchilocalidi interessesovracomunapleo~
sonoemanarelelineeguidaovveroadottareprogettid'areachecostituisconoriferimentpi rioritarpi erl'attuazionedegliinterventdi i compensazioneecologicapre
ventiva.
3. Perlagestionee lamanutenziondeelleareedi compensazioneecologicapreventivai,l comunesiavvalepreferibilmentdei coltivatordi iretti,imprenditoraigricol
ovverodi entie associazioncihenonperseguonoscopidi lucro.
Articolo7 -(Titoloabilitativoe convenzionpiergliinterventdi inuovacostruzione)
1. Il rilasciodeltitoloabilitativodegliinterventi di nuovacostruzioneè condizionatoallastipulazionedellaconvenzionedi cui all'articolo5.
2. Leconvenziondievonoprevedere:
a) l'individuazionedelleareedestinateallacompensazioneecologicapreventiva;
b) ladefinizionedelleopereambientaliedecologichedarealizzaresenzaalcunonereperil comune;
c) le modalitàe i tempidi realizzazionedelleoperestesse;
ci) il terminedi realizzaziondeegliinterventdi i compensazioneecologicapreventivac,henondeveesseresuperiorealtermineprevistoperlaconclusionedeilavo
ri relativiall'interventodi nuovacostruzione;
e) le modalitàdi gestionee manutenzionedegliinterventidi compensazioneecologicapreventiva.
3. L'efficaciadeltitoloabilitativoè sottopostaallacondizionesospensivadell'effettivoiniziodegliinterventi di compensazione ecologicapreventiva.
Articolo8 - (Monetizzazioni)
1. E' consentitala monetizzazione deglioneridi cui allapresentelegge,di entitàpariallasommadelvaloredi mercatodelleareedi compensazione ecologicapiùi
valoredellerelativeopere, soloneiseguenticasi:
a) perinterventi di nuovacostruzionedi volumeinferiorea 2.000metricubi;
b)nelcasoil richiedenteabbiaindividuatoareeancheagricolei cui proprietarsi ianodisponibilai stipulareconil comuneleconvenzionpierlacostituzionedi servitùdi
usopubblicoperlavalorizzazioneecologico-ambientaldee, lladurataminimadi novantanovaenni,di cuiall'art.5. Inquestocasolemonetizzaziosnoi no
destinateaiproprietardi ellearee,siaa titolodi indennizzoper lacostituzionedellaservitù,siaper larealizzazioneg,estioneemanutenziondeegliinterventdi i
compensazioneecologica.
Articolo9 -(NormediCoordinamento)
1. Allaletterae)delcomma1 dell'art.10dellaI.r.12/2005èaggiuntoil seguentepunto3-bis):"3-bis):leareedestinateallacompensazione ecologicapreventiva."
2. Allaletteraf) delcomma7 dell'art.1O-bisdellaI.r.12/2005è aggiuntoil seguentepunto3-bis:"3-bis:le areedestinateallacompensazione ecologicapreventiva."
3. Ledisposizioni contenutenellapresenteleggesi applicanoancheaicomuniconpopolazionecompresatra2.001e 15.000abitantidi cuiall'art.7,comma3,della
I.r.12/2005.
4. L'art.41dellaI.r.12/2005nonsi applicaagliinterventi di nuovacostruzione.
Articolo 10 - (Normetransitorie)
1. Entroseimesidallapubblicazionedellapresentelegge,la Giuntaregionaleemanacriteriattuativiconparticolareriferimentoa:
a) i parametriutilipervalutarei casidi eventualeincompatibilitàdi cuiall'articolo4, comma2;
b) i parametriutilipervalutarela rilevanzadeglieffettisullamobilitàprivatadi cui all'articolo5,comma1, letterab).
2. Entroseimesidallapubblicazionedellapresentelegge,la Giuntaregionaleemanai criteriperl'individuazionedelleareedi compensazione ecologicapreventiva
all'internodel pianodelleregoledi cui allaI.r.12/2005,comeintegratadall'art.9 dellapresentelegge.
3. Sinoall'approvazione del pianodi governodelterritorio,le areedi compensazioneecologicapreventivasonoindividuatedalcomuneconappositoatto, secondo
critericherispondonoa esigenzee interessicollettivie di pubblicautilità.
4. Nelperiodotransitoriodi cui ai commi1 e2 delpresentearticolo,e comunquenonoltreseimesidallapubblicazionedellapresentelegge,è consentitalamonetizzazionepertutti
gli interventi di compensazioneecologicapreventiva.
I puntiessenzialisono i seguenti:
Puntiessenziali del disegno di legge di iniziativapopolare
1) Il suolo è un bene comune, il cui utilizzo razionale è sancito dalla Costituzione Italiana e dalla normativa internazionale.
2) Prima di pianificare nuove espansioni urbanistiche è obbligatorio il riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate, che devono essere individuate e misurate dai C
ogni due anni.
3) Gliinterventi di compensazione ecologica preventiva sono azioni intraprese prima di un intervento di nuova costruzione su suolo inedificato, per compensare
sumo e gli impatti prodotti dall'intervento stesso, attraverso il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico di carattere ecologico ambientale posto su UI
porzione di territorio comunale.
4) Per ogni nuova edificazione su suolo libero il privato deve cedere al Comune il doppio della superficie occupata dall'edificazione e prowedere alla sua doté
di carattere ecologico.
5) L'onere della compensazione ecologica preventiva è aggiuntivo a tutti gli altri oneri già previsti dalle normative vigenti.
6) In caso di edificazione su suolo libero l'efficacia del permesso di costruire è vincolata all'effettivo inizio dei lavori di compensazione ecologica.

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